Capo IV
Scuola secondaria di
primo grado
1. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche
possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi e la certificazione delle competenze da essi
acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai
fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di
tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento
degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo
alla classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale
sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che
abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due
anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio
e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.