CAPO III

L'istruzione e formazione professionale

 

 

Articolo 15

(Livelli essenziali delle prestazioni)

 

1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal

presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresenta assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per

l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall’ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno

quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,  fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale

e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con i licei, con le università e con l’alta formazione artistica,

musicale e coreutica.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraversol’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere

di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul

diritto dovere all’istruzione e alla formazione

 

1. L’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal

presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresenta assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

2. Nell’esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per

l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall’ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno

quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato,  fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale

e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con i licei, con le università e con l’alta formazione artistica,

musicale e coreutica.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere

di istruzione e formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul

diritto dovere all’istruzione e alla formazione

 

Articolo 16

(Livelli essenziali dell’offerta formativa)

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i

relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale dell’offerta formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.

 

Le Regioni organizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, assicurando:

 

1.il soddisfacimento della domanda di frequenza

l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica, musicae, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;

2.l’adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti  di cui al 19 nella stessa sede per l’intera durata del percorso, ovvero per la durata di un periodo didattico, qualora il percorso stesso fosse articolato in periodi

3.la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali con i percorsi formative

 

 

Articolo 17

(Livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei

percorsi formativi)

 

1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quali

livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi, l’avvio dell’anno formativo contemporaneo all’avvio dell’anno scolastico, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il 25 per cento all’apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una

qualifica professionale;

b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale

 

1) le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi, orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;

b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale

2) Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente la contestuale pluralità delle scelte, le regioni assicurano l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione

 

Articolo 18

(Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e

professionale)

 

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale:

a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano personalizzati con riferimento al profilo educativo,

culturale e professionale del secondo ciclo, individuato all’articolo 1, comma 5 e che essi forniscano allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le

competenze professionali per l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;

b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma

dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici

profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;

c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi di cui all’articolo 19, richiesti per la spendibilità

nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione..

 

1. Allo scopo di realizzare  il profilo educativo,

culturale e professionale del secondo ciclo, di cui all’articolo 1, comma 3 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli

obiettivi generali  dei percorsi

a) la personalizzazione dei percorsi per fornire allo studente attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;

b) l’acquisizione di competenze linguistiche come previsto dall’articolo 1 comma 3 , di competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, storico-sociali ed economiche, destinando a tal fine, nei primi due anni, la quota prevalente dell’orario complessivo obbligatorio (quindi c’è anche un orario opzionale? Nota mia) nonché il raggiungimento delle competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono

c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell’istruzione dell’Un e della Ric, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;

2) gli standard minimi formativi di cui all’articolo 1 lettera b) sono definiti in sede di Conferenza Stato regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281  ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione..

 

 

Articolo 19

(Standard minimi dei percorsi formativi)

 

 

 

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali i seguenti standard minimi dei percorsi formativi:

a) l’acquisizione di competenze essenziali di base, nonché linguistiche come previsto dall’articolo 1, comma 5, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico–sociali ed economiche, così come individuate

dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;

b) l’acquisizione delle competenze professionali relative alle figure professionali definite a sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;

c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto dall’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo

Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) la destinazione all’acquisizione delle competenze di cui alla lettera

a) della quota oraria prevalente dell’orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;

e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nell’istruzione e formazione

tecnica superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti

dello studente;

f) la definizione di specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai percorsi di

istruzione e formazione tecnica superiore

g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l’intera durata del corso ovvero, per la durata di almeno un periodo didattico qualora il

corso stesso sia articolato in periodi didattici..

 

 

 

Articolo 20

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

 

Articolo 19

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione

all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale

di riferimento..

 

1. le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione  all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata

esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale

di riferimento..

 

 

Articolo 21(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

Articolo 20 (Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello di

raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei

percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;

d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all’articolo 20

 

le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione,

periodica e annuale, da parte dei docenti;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello di

raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei

percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;

d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all’articolo 20

e) ai fini della valutazione annuale e della ammissione agli esami  la frequenza di almeno tre quarti del percorso

 

 

Articolo 22

(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi )

 

Articolo 21

(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi )

 

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e

nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano i seguenti

requisiti:

a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;

d) completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e b);

e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6, realizzato d’intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di

prevenzione incendi e di infortunistica;

g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;.

h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica;

i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

j) capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio

2001, n.166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica..

 

1. le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano i seguenti requisiti:

a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;

d) completezza dell’offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) e b);

e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6, realizzato d’intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di

prevenzione incendi e di infortunistica;

g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;.

h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica;

i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

j) capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi sono definiti in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281  

 

 

Articolo 23

 

 

 (Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)

1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del

servizio relativo, le Regioni assicurano, per quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i sistemi, la

possibilità di passaggio dal sistema dell’istruzione e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 6,

lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003..

 

 

 

Articolo 24

(Valutazione)

 

Articolo 22

(Valutazione)

 

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di valutazione da

parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma

3 della legge 28 marzo 2003, n.53

 

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi sono oggetto di valutazione da

parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell’articolo 7, comma

3 della legge 28 marzo 2003, n.53

 

 

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

Articolo 25

(Passaggio al nuovo ordinamento)

 

Articolo 23

(Passaggio al nuovo ordinamento)

 

1. I percorsi liceali di cui al presente decreto sono gradualmente attivati a partire dall’anno scolastico 2006-2007.

2. I corsi avviati entro l’anno scolastico 2005-2006 negli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 191 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297,

proseguono fino al loro completamento.

3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede,

sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate..

 

1.Al fine di consentire l’attivazione dei nuovi percorsi, assicurando la completa definizione dell’offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, gli accordi di cui all’articolo 1 comma 10 ed all’articolo 18  sono sanciti entro il 31 dicembre del 2005, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III.

2.I corsi attivati prima dei nuovi percorsi, proseguiranno fino a completamento

3.I percorsi del secondo ciclo, di cui al capo II ed al capo III  sono attivati a partire dall’anno scolastico 2006-2007.

 

 

Articolo 26

(Trasferimento di competenze alle Regioni)

 

Articolo 24

(Trasferimento di competenze alle Regioni)

 

1. Dall’anno scolastico 2006/2007 le competenze relative ai percorsi che si concludono con i titoli e le qualifiche di cui all’articolo 15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite alle Regioni.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato all’assicurazione dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla definizione dei livelli del servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché con specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca e singole Regioni, che comunque devono assicurare i livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste

dell’utenza, il rilascio dei diplomi di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali, il biennio post-qualifica, preordinato all’esame di Stato conclusivo, previsto dal precedente ordinamento.

3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con le singole Regioni interessate.

 

DA CONCORDARE CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

 

 

 

 

 

 

Articolo 27

(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)

 

Articolo 25

(Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)

 

1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi

tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto.

2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto dall’articolo 1 del relativo decreto

legislativo continua ad applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

3. Dall’anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base

delle intese di cui all’articolo 26, nonché di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

4. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di

specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all’articolo 1 del relativo decreto legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l’accesso ad

entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta e che vengano definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

 

1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi

tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto. Per tali percorsi continuano ad applicarsi l’accordo in sede di conferenza Stato- Regioni 15 gennaio 2004 e l’accordo in sede di conferenza unificata 28 ottobre 2004.

2. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286  e di monitoraggio dell’ISFOL