CAPO III
L'istruzione e formazione professionale
Articolo 15 (Livelli essenziali delle
prestazioni) |
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1. L’iscrizione e la
frequenza ai percorsi di istruzione e formazione
professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti
dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea,
rappresenta assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come
previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo concernente la definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 2. Nell’esercizio
delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le
Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal
presente Capo. 3. I livelli
essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per
l’accreditamento delle istituzioni formative che realizzano
i percorsi di cui al comma 1. 4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui
al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7,
comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53. 5. I titoli e le
qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione
e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a
conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti
ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l’accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144,
fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. 6. I titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di
istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, fini degli
accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con i licei, con le
università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 7. Le qualifiche
professionali conseguite attraversol’apprendistato
di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere di istruzione e
formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere
all’istruzione e alla formazione |
1. L’iscrizione e la
frequenza ai percorsi di istruzione e formazione
professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti
dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea,
rappresenta assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente la definizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 2. Nell’esercizio
delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le
Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal
presente Capo. 3. I livelli
essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per
l’accreditamento delle istituzioni formative che realizzano
i percorsi di cui al comma 1. 4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui
al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall’articolo 7,
comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53. 5. I titoli e le
qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione
e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a
conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti
ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l’accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144,
fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall’ordinamento giuridico. 6. I titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di
istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, fini degli
accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con i licei, con le
università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 7. Le qualifiche
professionali conseguite attraverso l’apprendistato
di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 costituiscono l’espletamento del diritto dovere di istruzione e
formazione a norma dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere
all’istruzione e alla formazione |
Articolo 16 (Livelli essenziali
dell’offerta formativa) |
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1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in
materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi percorsi
assicurando, quale livello essenziale dell’offerta formativa, il soddisfacimento
della richiesta di frequenza. |
Le Regioni
organizzano i percorsi di istruzione e formazione
professionale, assicurando: 1.il soddisfacimento della domanda di frequenza l’adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo
di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore,
nell’università o nell’alta formazione artistica, musicae,
nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente; 2.l’adozione di misure che favoriscano la continuità
formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui al 19 nella stessa sede per l’intera
durata del percorso, ovvero per la durata di un periodo didattico, qualora il
percorso stesso fosse articolato in periodi 3.la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in
alternanza, in relazione alle figure professionali con i percorsi formative |
Articolo 17 (Livelli essenziali
dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi) |
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1.Nell’esercizio delle loro
competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale,
le Regioni assicurano, quali livelli essenziali
dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi,
l’avvio dell’anno formativo contemporaneo all’avvio dell’anno scolastico, un
orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990
ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il
25 per cento all’apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni assicurano
inoltre, agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle
seguenti tipologie: a) percorsi di durata
triennale, che si concludono con il conseguimento di
una qualifica professionale; b) percorsi di durata
quadriennale, che si concludono con il conseguimento
di un diploma professionale |
1) le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali dell’orario minimo annuale e
dell’articolazione dei percorsi formativi, orario complessivo annuale obbligatorio
dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue Le Regioni assicurano inoltre,
agli stessi fini, l’articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie: a) percorsi di durata
triennale, che si concludono con il conseguimento di
una qualifica professionale; b) percorsi di durata
quadriennale, che si concludono con il conseguimento
di un diploma professionale 2) Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo
studente la contestuale pluralità delle scelte, le regioni assicurano
l’adozione di misure che consentano l’avvio contemporaneo dei percorsi del
sistema educativo di istruzione e formazione |
Articolo 18 (Livelli essenziali degli
obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale) |
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1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in
materia di istruzione e formazione professionale, e
nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli
essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e
professionale: a) che i percorsi di istruzione e formazione
professionale siano personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del
secondo ciclo, individuato all’articolo 1, comma 5 e che essi
forniscano allo studente, attraverso l’esperienza reale e la riflessione
sull’operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle
professioni; b) che i percorsi di
cui alla lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative
ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza
Unificata a norma dell’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281
e recepite con decreti del Presidente della Repubblica. Tali figure possono
essere articolate in specifici profili professionali, sulla
base dei fabbisogni del territorio; c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto
alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi di cui
all’articolo 19, richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei titoli
e qualifiche professionali conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo concernente la definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.. |
1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del
secondo ciclo, di cui all’articolo 1,
comma 3 le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli obiettivi generali dei percorsi a) la
personalizzazione dei percorsi per fornire allo studente attraverso
l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e produttivo, gli
strumenti culturali e le competenze professionali per l’inserimento attivo
nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni; b) l’acquisizione di
competenze linguistiche come previsto dall’articolo 1 comma 3 , di competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche,
storico-sociali ed economiche, destinando a tal fine, nei primi due anni, la
quota prevalente dell’orario complessivo obbligatorio (quindi c’è anche un orario opzionale? Nota mia) nonché
il raggiungimento delle competenze professionali mirate in relazione al
livello del titolo cui si riferiscono c) l’insegnamento della religione cattolica come
previsto dall’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985,
n.121, e dalle conseguenti intese, e delle attività
fisiche e motorie; d) il riferimento a
figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante
intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281
e recepite con decreti del Presidente della Repubblica
su proposta del ministro dell’istruzione dell’Un e della Ric,
di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Tali figure
possono essere articolate in specifici profili professionali, sulla base dei
fabbisogni del territorio; 2) gli standard
minimi formativi di cui all’articolo 1 lettera b) sono definiti in sede di
Conferenza Stato regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 ai fini della
spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti
all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo concernente la definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.. |
Articolo 19 (Standard minimi dei percorsi
formativi) |
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1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in
materia di istruzione e formazione professionale, e
nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali i seguenti standard minimi dei percorsi
formativi: a) l’acquisizione di competenze essenziali di base, nonché linguistiche come previsto dall’articolo 1, comma
5, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico–sociali
ed economiche, così come individuate dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004,
allegato al presente decreto; b) l’acquisizione delle competenze professionali relative alle
figure professionali definite a sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), mirate
in relazione al livello della qualifica o del titolo
cui si riferiscono; c) l’insegnamento della religione cattolica come previsto
dall’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense
e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n.121, e dalle conseguenti intese,
e delle attività fisiche e motorie; d) la destinazione all’acquisizione delle competenze di cui
alla lettera a) della quota oraria prevalente dell’orario
complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi; e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo
di apprendimento nell’istruzione e formazione tecnica superiore, nell’università o
nell’alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e
sviluppo degli apprendimenti dello studente; f) la definizione di specifiche modalità per l’approfondimento
delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l’intera
durata del corso ovvero, per la durata di almeno un periodo didattico qualora
il corso stesso sia articolato in periodi
didattici.. |
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Articolo 20 (Livelli essenziali dei
requisiti dei docenti) |
Articolo 19 (Livelli essenziali dei
requisiti dei docenti |
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e
nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli
essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative
siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento, ovvero ad esperti in
possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel
settore professionale di riferimento.. |
1. le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti
dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale
docente in possesso di abilitazione all’insegnamento, ovvero ad esperti in
possesso di documentata esperienza maturata per almeno
cinque anni nel settore professionale di riferimento.. |
Articolo 21(Livelli essenziali della valutazione e
certificazione delle competenze) |
Articolo 20 (Livelli essenziali
della valutazione e certificazione delle competenze) |
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in
materia di istruzione e formazione professionale, e
nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle
competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata
certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello
di raggiungimento degli obiettivi
formativi; c) che, previo superamento di appositi
esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a
conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata
quadriennale, il diploma professionale; d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia
assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all’articolo 20 |
le Regioni assicurano, quali livelli
essenziali della valutazione e certificazione delle competenze: a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano
oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte
dei docenti; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata
certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello
di raggiungimento degli obiettivi
formativi; c) che, previo superamento di appositi
esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a
conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata
quadriennale, il diploma professionale; d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia
assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all’articolo 20 e) ai fini della
valutazione annuale e della ammissione agli esami la frequenza di almeno tre quarti del
percorso |
Articolo 22 (Livelli essenziali delle
strutture formative e dei relativi servizi ) |
Articolo 21 (Livelli essenziali delle
strutture formative e dei relativi servizi ) |
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in
materia di istruzione e formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che le
istituzioni formative abbiano i seguenti requisiti: a) adeguatezza delle capacità gestionali
e della situazione economica; b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) accettazione del sistema dei controlli pubblici; d) completezza dell’offerta formativa
comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a)
e b); e) svolgimento, presso le istituzioni
formative, del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6,
realizzato d’intesa con i licei, con le università e con gli istituti
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento
delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di
infortunistica; g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità
di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei
quali la sede formativa intende operare;. h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia
delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica; i) disponibilità di attrezzature e
strumenti ad uso sia collettivo che individuale; j) capacità di progettazione e realizzazione
di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi
formativi attivati. 2. I requisiti di cui al
comma 1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 maggio 2001, n.166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa intesa
in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica.. |
1. le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture
e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano
i seguenti requisiti: a) adeguatezza delle capacità gestionali
e della situazione economica; b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) accettazione del sistema dei controlli pubblici; d) completezza dell’offerta formativa
comprendente entrambe le tipologie di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a)
e b); e) svolgimento, presso le istituzioni
formative, del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15 comma 6,
realizzato d’intesa con i licei, con le università e con gli istituti
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento
delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di
infortunistica; g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità
di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei
quali la sede formativa intende operare;. h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia
delle attrezzature e strumenti rispondenti all’evoluzione tecnologica; i) disponibilità di attrezzature e
strumenti ad uso sia collettivo che individuale; j) capacità di progettazione e realizzazione
di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi
formativi attivati. 2. Gli standard minimi relativi sono definiti in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281 |
Articolo 23 |
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(Livelli
essenziali dei passaggi tra i sistemi) 1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia
di istruzione e formazione professionale, e
nell’organizzazione del servizio relativo, le Regioni
assicurano, per quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei
passaggi tra i sistemi, la possibilità di passaggio dal
sistema dell’istruzione e formazione professionale a quello dei licei, e
viceversa. 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze
tra i crediti scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi conseguiti
ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese
tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni,
in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003.. |
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Articolo 24 (Valutazione) |
Articolo 22 (Valutazione) |
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali
definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione
del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative
forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella
relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a
norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 |
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali
definiti dal presente Capo, i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione
del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative
forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella
relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al Parlamento a
norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53 |
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25 (Passaggio al nuovo
ordinamento) |
Articolo 23 (Passaggio al nuovo
ordinamento) |
1. I percorsi liceali di cui al
presente decreto sono gradualmente attivati a partire dall’anno scolastico
2006-2007. 2. I corsi avviati entro l’anno scolastico 2005-2006 negli
istituti di istruzione secondaria superiore di cui
all’articolo 191 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n.297, proseguono fino al loro
completamento. 3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere
realizzati in un’unica sede, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche
e formative interessate.. |
1.Al fine di consentire l’attivazione dei nuovi percorsi,
assicurando la completa definizione dell’offerta formativa del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, gli accordi di cui
all’articolo 1 comma 10 ed all’articolo 18 sono sanciti entro il 31 dicembre del 2005,
nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capo III. 2.I corsi attivati prima dei nuovi percorsi,
proseguiranno fino a completamento 3.I percorsi del secondo ciclo, di cui al capo
II ed al capo III sono attivati a
partire dall’anno scolastico 2006-2007. |
Articolo 26 (Trasferimento di competenze alle
Regioni) |
Articolo 24 (Trasferimento di competenze alle
Regioni) |
1. Dall’anno scolastico 2006/2007 le competenze relative ai percorsi che si concludono con i titoli e le
qualifiche di cui all’articolo 15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui
al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite alle Regioni. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato all’assicurazione
dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla definizione dei livelli del
servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata mediante intese in sede
di Conferenza Stato-Regioni nonché con specifiche
intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole
Regioni, che comunque devono assicurare i livelli occupazionali, il
soddisfacimento delle richieste dell’utenza, il rilascio dei diplomi di
qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali, il biennio
post-qualifica, preordinato all’esame di Stato conclusivo, previsto dal
precedente ordinamento. 3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con le singole
Regioni interessate. |
DA CONCORDARE CON IL
MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI |
Articolo 27 (Gradualità dell’attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) |
Articolo 25 (Gradualità dell’attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione) |
1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto
legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza
unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto. 2. Fino alla completa
attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto
dall’articolo 1 del relativo decreto legislativo continua ad applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello
stesso decreto legislativo. 3. Dall’anno scolastico
2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono
gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base delle intese di cui all’articolo 26, nonché di apposite intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di specifiche intese tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e singole Regioni, in
conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53. 4. La sperimentazione
di cui al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di
Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e cessa, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione del
diritto-dovere di cui all’articolo 1 del relativo decreto legislativo, e a
condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l’accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta e che
vengano definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione e
formazione professionale. |
1. Nell’anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto
legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di Conferenza
unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto. Per tali percorsi
continuano ad applicarsi l’accordo in sede di conferenza Stato- Regioni 15
gennaio 2004 e l’accordo in sede di conferenza unificata 28 ottobre 2004. 2. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione
da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo
19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio dell’ISFOL |