APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione
e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo
di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero
non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In
attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del
presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato
al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto e'
determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di
studio,dei crediti professionali e formativi
acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze
realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati
accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento deldiritto-dovere
di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del
contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro
sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire
il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita'
per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore
di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
4. La regolamentazione
dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione e'rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano,d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e delMinistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica
professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard
minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita'
di erogazione della formazione aziendale nel rispetto
degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata
nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione
e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono
alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e
le altre istituzioni formative.
Art. 51.
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto
diapprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita'
e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome
definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti
di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e
province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.