Art. 19 Norme finali e abrogazioni
1.
Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli
alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.
Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e
"scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni
"scuola dell'infanzia", "scuola primaria" e "scuola
secondaria di primo grado".
3.
Le seguenti disposizioni
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle
classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il
precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti,
e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle
predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2;
articolo 104;
articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118;
articolo 119;
articolo 128, commi 3 e 4;
articolo 145;
articolo 148;
articolo 149;
articolo 150;
articolo 161, comma 2;
articolo 176; articolo 143;
articolo 177;
articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo
442.
4.
Le seguenti disposizioni
del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto: articolo 129;
articolo 130;
articolo 143, comma 1;
articolo 147;
articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5.
è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente
decreto.
6.
Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a.
all'articolo 100, comma 1,
le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;
b.
all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma
dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
7.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297
Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE
I - NORME GENERALI
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI
DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
... Omissis
Art. 7 -
Collegio dei docenti
1.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore
didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti
di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315,
comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle
ipotesi di più istituti o scuole di istruzione
secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola
aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al
comma 2.
2.
Il collegio dei docenti:
a)
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa
anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti
dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento
interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b)
formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento
delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati
dal consiglio di circolo o d'istituto;
c)
delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le
classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d)
valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica;
e)
provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di
interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie
indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
f)
adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
g)
promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del
circolo o dell'istituto;
h)
elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole
fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle
scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o
preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole
di cui all'articolo 6 , le cui sezioni o classi siano
tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia
inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di
collaborare col direttore didattico o preside;
i)
elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo
o di istituto;
l)
elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione
del servizio del personale docente;
m)
programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di
handicap;
n)
nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative
previste dagli articoli 115 e 116;
o)
esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,
socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p)
esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine
alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale
docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli
468 e 506;
q)
esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r)
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3.
Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto
delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione,
di interclasse o di classe.
4.
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o
il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5.
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non
coincidenti con l'orario di lezione.
6.
Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico
o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera
h).
... Omissis
TITOLO II - RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA, ISTITUZIONE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI OGNI ORDINE E
GRADO, FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI E CALENDARIO SCOLASTICO
Art. 51 -
Piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica
1.
Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche,
il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano
pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.
2.
Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti
intervenuti.
3.
Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni
frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni
in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale
considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso
esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto
altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap,
delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile
e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che
possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle
comunità e zone montane e nelle piccole isole.
4.
A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale
ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri:
almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di
scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie;
almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve
essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.
5.
Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità
scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle
cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.
6.
Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei
comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti
comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
7.
Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che,
ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono
ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il
provveditore agli studi e gli enti interessati.
... Omissis
PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I - LA SCUOLA
MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e
ordinamento della scuola materna
Art. 99 - Finalità e caratteri
1.
La scuola materna statale si propone fini di educazione,
di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla
frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2.
La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6
anni.
3.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
Art. 100 - Requisiti per l'ammissione
1.
L'ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito
dell'età di cui all'articolo 99 e alla
presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all'articolo 117.
...
Omissis
Art. 104 - Orario di funzionamento
della scuola materna ed organici
1.
L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere
un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta
del consiglio di circolo.
2.
A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione
di docenti aggiunti.
3.
In relazione a particolari situazioni di fatto
esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono
funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è
assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario
obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491
.
4.
Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia
inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente
all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5.
Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto
disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.
... Omissis
PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO II - L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA: DISPOSIZIONI
COMUNI ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
CAPO I - Obbligo
scolastico
1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione,
l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la
durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.
2.
La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3.
La scuola media ha la durata di anni tre.
... Omissis
TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
1.
La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo
della personalità del fanciullo promuovendone la prima
alfabetizzazione culturale.
1.
La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare
ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a
realizzare la continuità del processo educativo.
2.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in
ordine a:
a)
la comunicazione di dati sull'alunno;
b)
la comunicazione di informazioni sull'alunno in
collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potestà parentale;
c)
il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d)
la formazione delle classi iniziali;
e) il
sistema di valutazione degli alunni;
f)
l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti
territoriali.
3.
Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono
garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti
delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.
... Omissis
1. L'organico
provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale
docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di
funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo
didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo
130.
2. Al fine di
consentire la realizzazione degli obiettivi educativi
indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della
scuola elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e
delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi
e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti
sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due
classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo;
qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo
moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in
ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo
129.
4. I posti di
sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443.
1. Ferma
restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del
diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può
comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni
della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per
l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in
situazione di handicap.
3. Il
collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il
piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati
dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse,
tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente
comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie
e assistenziali e delle esigenze ambientali.
4. Il
suddetto piano viene periodicamente verificato e
aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
5. I consigli
di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro
competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro
didattico.
... Omissis
1. La
programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia
della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono
sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio
dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2. La programmazione
dell'attività didattica si propone:
a) il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione
didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento
degli alunni;
b) la verifica e la
valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà
dell'insegnamento;
d) il rispetto di
un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse
discipline del curricolo, in relazione alle finalità e
agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il
direttore didattico, sulla base di quanto stabilito
dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti
alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo
121 e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione
nel tempo.
4.
Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle
classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi
due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e
pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo
organizzativo di cui all'articolo
121 è, di norma, tale da consentire una maggiore
presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La
pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari,
anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie
opportunità formative.
7. Il
collegio dei docenti, nel quadro della programmazione
dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti
disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi
due anni della scuola elementare;
b)
dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare
l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione
motoria.
8. La
valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e
del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attività didattica.
9. Il
direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa
e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici dei docenti.
1.
L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2.
Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle
attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma
comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in
relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche
ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta
effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3.
Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
trasporto.
4.
Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua
ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5.
I consigli di circolo definiscono le modalità di
svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6.
Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in
sei giorni della settimana.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale
attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.
1.
Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie,
anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di
integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a)
che l'orario complessivo settimanale di attività non
superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa;
b)
che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c)
che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d)
che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo
svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si
riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario
settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le
modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata
disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie,
di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2.
Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre
1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti
nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a)
che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa,
sia stabilito in quaranta ore;
c)
che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo
128.
3.
I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'articolo
121.
... Omissis
CAPO IV -
Itinerario scolastico
... Omissis
1.
Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare se non ha raggiunto
l'età di sei anni.
2.
Per l'iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
3.
All'atto della prima iscrizione è presentata la certificazione sanitaria di cui all'articolo 117.
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi
didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria
ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e
le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.
2. Per la
valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
3. Dagli
elementi rilevati e registrati su apposita scheda
viene desunta ogni trimestre o quadrimestre dai docenti della classe una
valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il
cui contenuto viene illustrato ai genitori dell'alunno, o a chi ne fa le veci,
dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in
favore dell'alunno ai sensi dell'articolo
126.
4. Gli
elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base
per la formulazione del giudizio finale di idoneità
per il passaggio dell'alunno alla classe successiva.
5. La frequenza
dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito
attestato.
6.
Nell'attestato il giudizio finale consta della sola dichiarazione di idoneità per il passaggio dell'alunno alla classe
successiva o al successivo grado della scuola dell'istruzione obbligatoria.
7. Il
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i
modelli della scheda personale e degli attestati di cui al presente articolo e
ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
1.
Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità
al disposto del precedente articolo
144.
2.
I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva,
soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e
sulla base di una motivata relazione.
3.
L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
... Omissis
1.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
esami di idoneità per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta.
2.
La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno
operate dai docenti di classe.
3.
La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai
docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e
nominati dal direttore didattico.
4.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al
comma 2.
5.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di
licenza.
7.
Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati
sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.
1.
La licenza elementare è titolo valido per l'iscrizione alla prima classe della
scuola media e per l'ammissione, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli esami di idoneità e di licenza di scuola
media.
1.
Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami,
i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la
licenza elementare il relativo attestato.
2.
Il rilascio dell'attestato è gratuito.
3.
Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari
parificate.
4.
Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità
o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il
rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.
5.
Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o
contributo.
... Omissis
TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
1.
L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare
è impartita gratuitamente nella scuola media.
2.
La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino
secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei
giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3. Non è
ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
1. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i
quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle
cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi
d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le
cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito
per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le
dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola
media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di
sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e
di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo
di studio.
5.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline
curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività
complementari.
... Omissis
1. Il piano
di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti: religione con la
particolare disciplina di cui all'articolo 309 e seguenti; italiano, storia ed educazione civica, geografia; scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione
fisica; educazione tecnica; educazione musicale.
2. Per
assicurare con la partecipazione attiva di tutti i docenti la
necessaria unità di insegnamento, il consiglio di classe si riunisce almeno una
volta al mese.
I programmi,
gli orari di insegnamento e le prove di esame sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento
della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le
intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare
applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti
esigenze: (N.d.R.)
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un
più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento
alla sua origine latina e alla sua
evoluzione storica e delle lingue straniere;
b)
potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e
naturali - finalizzate quest'ultime
anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il
graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;
c)
valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica,
del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di
conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario
complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme
restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella
provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonché per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai
conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi.
4. Previo
accertamento delle possibilità locali possono essere
organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite,
sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di
insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e
delle libere attività complementari.
5. Con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalità di organizzazione delle scuole medie integrate a
tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse
affidate, nonché le condizioni necessarie perché possa prevedersene il
funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all'interscuola.
6. Le
attività di prescuola e interscuola rientrano nelle attività connesse con il
funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.
1. Al fine di
agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della
personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche di integrazione anche a carattere
interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di
classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2.
Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di
sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi
degli articoli 315 e 316.
3. Le
attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in
sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore
nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e
finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative
di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla
base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte
dei consigli di classe.
4. Esse sono
attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo
settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.
5. Le
attività previste dal comma 4 dell'articolo
166 devono essere coordinate con le
iniziative comprese nel programma di cui al comma 3
del presente articolo.
6. Il
suddetto programma viene periodicamente verificato e
aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
7. I consigli
di classe, nelle riunioni periodiche previste dal comma 3
dell'articolo
165, verificano l'andamento complessivo
dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli
opportuni adeguamenti del programma di lavoro.
... Omissis
CAPO IV - Itinerario scolastico
1. Alla
scuola media si accede con la licenza elementare.
2. I termini per la presentazione della
domanda di iscrizione e la documentazione, di cui essa
va corredata, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione.
3. Per
l'iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o
richiedere contributi di qualsiasi genere.
1. Il
consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e a
tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul
medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché
le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al
termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla
scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna
disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per
la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo
318.
4. I
docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i
giudizi analitici e la valutazione sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente
programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo
167.
5.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o
non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda
classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un
giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
6.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale
di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati e di ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
9.
Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto riguarda il
libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti
scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10
marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa.
1.
Alle classi seconda e terza si accede dalla classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio
di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2.
Alle stesse classi si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e
siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta
licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3.
La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli
studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
... Omissis
1. Al termine
della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli
alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2.
All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il
quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare.
Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano
conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso
compiano 23 anni di età.
3. Al momento
dell'ammissione agli esami di licenza é presentata certificazione dell'avvenuta
vaccinazione contro l'epatite virale B.
... Omissis
PARTE III -
PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E
ISPETTIVO
CAPO II -
Reclutamento
... Omissis
Sezione VIII –
Organici
1. Negli
istituti statali di istruzione secondaria le cattedre
sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle
classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché
nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per
l'istituzione di una cattedra della stessa materia.
2. A tal fine
sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole
coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa
sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente
raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.
1.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media
e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei
artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31
marzo.
2.
L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.
3.
A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e,
comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi
previste dal piano di cui all'articolo 51.
4.
I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la
programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica.
1. In sede di
definizione degli organici si procede alla determinazione del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di
handicap della scuola materna e media, in modo da assicurare di regola un
rapporto medio di un docente ogni quattro bambini o alunni portatori di
handicap. I posti di sostegno per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono determinati, nell'ambito dell'organico, in modo da
assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di
istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine
preordinate dall'
articolo 42, comma 6,
lettera h), della legge 5 febbraio 1992 n. 104. I posti di sostegno nella
scuola elementare sono determinati nell'organico di diritto in modo da
assicurare un rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di
handicap; deroghe a tale rapporto possono essere autorizzate in organico di
fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi
per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente
individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi
scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
1. Le
dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla
base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a
cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico
successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico
in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti
prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente,
per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini
dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole,
possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non
superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita
al ruolo organico medesimo.
3. Le
dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore
agli studi, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del
presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con
apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
1. A
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, le dotazioni organiche sono aumentate
di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento
percentuale medio del 3 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva
delle dotazioni organiche dell'anno scolastico precedente.
2. La dotazione
aggiuntiva risultante dall'applicazione del 1 comma è ripartita dal Ministro
della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle specifiche esigenze.
3. La
ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata
per classe di concorso su base regionale.
4. La
dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del presente
articolo costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del
personale docente.
... Omissis
CAPO III -
Diritti e doveri
... Omissis
Sezione II - Utilizzazione ed esoneri
... Omissis
1.
L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive è finalizzata
alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonché di posti comunque disponibili per l'intero anno
scolastico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attività previste
dai successivi commi. Relativamente alle attività
previste dai commi 7 e 11, l'utilizzazione è consentita nel limite del 15 per
cento delle dotazioni organiche medesime.
2. Fermo
restando quanto disposto dal comma 1, l'utilizzazione
dei docenti delle predette dotazioni organiche aggiuntive assicura il
soddisfacimento, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura
dei posti di insegnamento che non possono concorrere a
costituire cattedre o posti orario;
b) copertura
dei posti di insegnamento comunque vacanti e
disponibili per un periodo anche inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o
dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al
comma 7;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione
delle scuole a tempo pieno;
e)
sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei
titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi dell'articolo 456 comma 1;
g)
partecipazione, nella scuola media, e, per quanto compatibile, nella scuola
materna, alla realizzazione della programmazione
educativa.
3. Ai fini di
cui al comma 2, il provveditore agli studi definisce il contingente su base
distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in
relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione
aggiuntiva per la scuola materna e media.
4. In caso di eccedenza detto personale è utilizzato prioritariamente
presso circoli didattici o scuole materne e scuole medie dello stesso distretto
o del distretto viciniore.
5. Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore i
docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi
per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) ed f) del comma 2.
6. Il
personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dalle scuole cui è stato
assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
7. Il
personale docente di ruolo, incluso quello delle dotazioni organiche aggiuntive
- nel rispetto delle priorità indicate nei commi 1 e 2 - che sia
in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per
periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio,
in attività didattiche-educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e
modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alla attività di sostegno, di recupero e di integrazione
degli alunni portatori di handicap e di quelli che presentano specifiche
difficoltà di apprendimento, nonché per insegnamenti speciali e attività
integrative o complementari.
8. I docenti
di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi
ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati
al conseguimento di titoli di studio.
9. Per tali
attività, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si
provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito
della provincia sia comunque disponibile personale
docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche
aggiuntive.
10. Il numero
massimo dei corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia
è determinato nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 162.
11.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi 7 e 8 è
disposta dal capo d'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla
disponibilità di personale di ruolo assegnato alla scuola, purché il personale
docente così utilizzato sia sostituibile con altro personale di ruolo assegnato
alla scuola stessa. Nei limiti predetti è possibile concedere esoneri parziali
o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per
il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti
la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici,
ivi compresi i corsi di cui all'articolo 325, purché organizzati, nell'ambito
delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente
dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine
da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli
istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382.
12. E' fatto
divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive,
dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato
assegnato. Nella scuola dell'obbligo i posti relativi al
sostegno degli alunni portatori di handicap vengono coperti prioritariamente
con personale specializzato, secondariamente con personale di ruolo, compresi i
titolari di dotazioni organiche aggiuntive, che ne faccia domanda, ed infine
con personale eventualmente in soprannumero.
13. Per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle
dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori
agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione
con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale
relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle
consistenze di personale in servizio.
1. Il
Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative,
nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed
associazioni:
a) uffici
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione
scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla
sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed
all'educazione alla salute, nonché allo sport;
b) università
degli studi ed altri istituti di istruzione superiore,
ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche
attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di
educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;
c) associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti
il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed
organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;
d) enti ed
associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
e) enti,
istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia
chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio,
con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori
di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti
aventi finalità istituzionali nel campo della cultura.
2. Fermo
restando il contingente di 1.000 unità, le utilizzazioni del personale docente
di ruolo presso gli enti ed associazioni, di cui al comma 1, lettera d),
possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel limite massimo di 100 unità. Tale
personale deve avere frequentato i corsi di studio organizzati dal provveditore
agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale e sentito il
comitato tecnico provinciale, sulla educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope.
3. Le
utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della pubblica
istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sono
effettuate previa determinazione, anche sulla base delle richieste pervenute,
di un contingente complessivo da assegnare a detti uffici e previa sua
ripartizione tra di essi, sentite le organizzazioni sindacali. Di detta
ripartizione è data tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il
Ministero dispone le predette utilizzazioni sulla base
delle designazioni formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi,
secondo l'ordine di una graduatoria che è compilata a cura degli uffici stessi.
4. La
graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla valutazione di titoli culturali,
scientifici e professionali, ai quali è assegnato un punteggio complessivo di
100 punti, di cui 30 per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40
per i titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si tiene
conto delle pregresse esperienze compiute nello
svolgimento dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La
graduatoria ha validità triennale.
5. Salvo
revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da
parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è
disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni adottate sulla base
della graduatoria di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili
per due ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio.
6. Tutte le
altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono
rinnovabili sino ad un massimo di nove anni complessivi.
7. Nella
ripartizione del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione è data priorità alle esigenze relative
all'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle
tossicodipendenze e all'educazione della salute.
8. I
provvedimenti di utilizzazione possono essere adottati
soltanto nei riguardi di personale che abbia superato il periodo di prova.
9. Il periodo
trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola.
10. Ai fini
della verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici, enti ed
associazioni sono tenuti a presentare annualmente una relazione sui compiti
svolti dal personale stesso e sui risultati ottenuti. La relativa valutazione è
effettuata con la collaborazione di ispettori tecnici
scelti dal Ministro della pubblica istruzione; di essa il Ministero tiene conto
ai fini della eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione.
11. Il
personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni sostituite dal
presente articolo è restituito ai compiti di istituto
allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione.
12. Non si
applicano al personale della scuola le disposizioni che prevedono comandi, con
riguardo alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli altri
dipendenti pubblici, senza specifico riferimento allo stesso personale della
scuola; fanno eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n.
87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio 1924, n.
1100 e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono, inoltre, essere disposti
comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) di Roma e presso gli
I.S.E.F. pareggiati, purché con oneri a loro carico.
13. Restano
ferme le norme che l'articolo 294 detta per la dotazione di personale
necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione
e della Biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla
legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464, e alla legge e
dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola
elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. E' fatto
altresì salvo quanto disposto dall'articolo 458 circa il mantenimento ad
esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente
svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste.
14. Il
presente articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi
internazionali, presso enti od organismi stranieri od internazionali. Non si
applica altresì ai comandi relativi allo svolgimento
di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni pongono a carico del
Ministero della pubblica istruzione.
15. Il
Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro
attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di assicurare la
continuità ed il completamento di progetti di particolare rilievo, per la cui
realizzazione il personale utilizzato o comandato sia impegnato.
16. Gli
elenchi del personale della scuola destinato a compiti diversi da quelli di istituto sono annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione.
17. I
predetti elenchi dovranno riportare, oltre alla indicazione delle sedi di
titolarità, anche quella degli enti, degli uffici e delle organizzazioni presso
i quali è disposta la utilizzazione.
... Omissis
Sezione V -
Doveri
(articolo disapplicato dal CCNL 04.08.95)
1. Fino al
perfezionamento dei contratti collettivi, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'orario obbligatorio di
servizio dei docenti è determinato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. L'orario
di servizio per i docenti è costituito:
a) dalle ore
da destinare all'insegnamento;
b) dalle ore riguardanti le attività connesse con il
funzionamento della scuola.
3. L'orario
obbligatorio di insegnamento per i docenti della
scuola materna è stabilito in 25 ore settimanali per le attività educative.
4. L'orario
obbligatorio di insegnamento per i docenti della
scuola elementare è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 131.
5. L'orario
obbligatorio di insegnamento per i docenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica è di 18 ore
settimanali.
6. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.