PARTE III -
PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO II - Reclutamento
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Omissis
Sezione VIII – Organici
1.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonché le dotazioni organiche provinciali della scuola media
e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei
artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate
annualmente entro il 31 marzo.
2.
L'organico provinciale della scuola elementare è determinato ai sensi dell'articolo 121.
3.
A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle
prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive
esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51.
4.
I criteri e le modalità per la rideterminazione
degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica.