TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
1.
Alle classi seconda e terza si accede dalla classe
immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio
di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2.
Alle stesse classi si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e
siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta
licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3.
La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli
studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.