TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 178 - Accesso alle classi successive alla prima

1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177.

2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.