TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO IV - Itinerario scolastico
1.
Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, é tenuto a compilare e
a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul
medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché
le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di
maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2.
Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla
scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna
disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3.
Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto
dell'articolo 318.
4.
I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci
i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente
programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5.
Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o
non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda
classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un
giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
6.
Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle
valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale
di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.
7.
La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda
personale e degli attestati e di ogni altra
documentazione ritenuta necessaria.
9.
Il libretto scolastico é abolito. Nulla é innovato per quanto
riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori
emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito
della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa.