TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA

CAPO I - Finalitā e ordinamento della scuola media

Art. 161 - Finalitā e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare č impartita gratuitamente nella scuola media.

2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivitā successiva.

3. Non č ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.