TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

 

CAPO IV - Itinerario scolastico

 

Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.

3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.