TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalitą e ordinamento della scuola elementare
1.
Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie,
anche per gruppi di alunni di classi diverse, attivitą di arricchimento e di
integrazione degli insegnamenti curriculari alle
seguenti condizioni:
a)
che l'orario complessivo settimanale di attivitą non
superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa;
b)
che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
c)
che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d)
che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo
svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si
riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario
settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le
modalitą stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata
disponibilitą degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie,
di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento
dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette
condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile
nell'organico provinciale.
2.
Le attivitą di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre
1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti
nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:
a)
che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il
tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
c)
che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano
uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la
suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.
3.
I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivitą di tempo
pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli
organizzativi di cui all'articolo 121.