TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
1.
L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di
ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2.
Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle
attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma
comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in
relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche
ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché
la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3.
Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla
mensa e al trasporto.
4.
Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione
dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua
ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza
sacrificarne alcuno.
5.
I consigli di circolo definiscono le modalità di
svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle
disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni
socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:
a)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
b)
orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6.
Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in
sei giorni della settimana.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale
attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.