TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
1.
L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di
personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle
esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di
handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e
ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2.
Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi
educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo
didattico della scuola elementare, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi
e delle pluriclassi;
b)
da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni
due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3.
I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre
docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi
del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di
titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo
da assicurare in ogni scuola l'orario di attività
didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo 443
.