gp - 13-05-2004
Parità: istruzioni per l'uso
La parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata (piaccia o no al signor Roman) è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum"" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.
L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche private, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia che - come abbiamo visto dalle recenti denunce ... "elettorali" - sono facilmente eludibili.
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione. Ecco in sintesi come si suddividono:
• legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia di scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente
• paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico
• parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali
• autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio
• pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico
Per saperne di più.
LA LEGGE
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico; stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
>>> continua...
La parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata (piaccia o no al signor Roman) è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum"" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.
L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le istituzioni scolastiche private, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di efficacia che - come abbiamo visto dalle recenti denunce ... "elettorali" - sono facilmente eludibili.
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero dell'istruzione. Ecco in sintesi come si suddividono:
• legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. In questa tipologia di scuola "paritaria" il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente
• paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico
• parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali
• autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio
• pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia, Comune) o da un ente ecclesiastico
Per saperne di più.
LA LEGGE
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che, malgrado sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre elementi di chiarezza sotto il profilo giuridico; stiamo parlando della legge n. 62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
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