Antonio - anno scolastico 2006-2007
Antonio Vigilante - 14-04-2007
Le argomentazioni di Andreoli (nel suo ultimo libro ndr) sono assolutamente stringenti:
1. se ogni vita fosse sacra "dovrei abbracciare lo giainismo" (p. 446) e mettermi una benda per non ingerire microorganismi, fino a morirne;
2. non dovremmo combattere il cancro, che è causato da virus;
3. non potrei più mangiare il culatello;
4. non dovrei abbattere il pitbull che ha aggredito un bambino.
Alla prima obiezione si risponde osservando che non si ha notizia di monaci jainisti che abbiano spinto la propria pratica dell'ahimsa fino al suicidio, e che il jainismo distingue con cura le pratiche ascetiche del monaco da quelle meno estremistiche del laico, che esprime nella vita quotidiana il proprio rispetto per la vita senza giungere a filtrare l'aria che respira; alla seconda ed alla quarta si risponde che l'affermazione del valore della vita non umana non nega il diritto umano all'esistenza: è sempre lecito distruggere una vita non umana quando ciò sia indispensabile per la propria sopravvivenza. Si tratta di una eccezione che ammetteva lo stesso Gandhi, che giunse ad affermare - suscitando furiose polemiche - il diritto di uccidere le scimmie che devastavano i raccolti del suo ashram o i cani randagi che mettevano a rischio la sicurezza dei villaggi. Ma è bene ricordare che per Gandhi è anche lecito sopprimere un essere umano in qualche caso estremo: ad esempio se si tratta di un folle che minaccia di uccidere diverse persone. Purtroppo non c'è alcuna obiezione possibile al terzo argomento.
Antonio - 14-04-2007
Gentile redazione di "Fuoriregistro",

Vi scrivo perché sono indignato per la scarsa visibilità che nel nostro paese viene data ai licei serali statali, a mio parere davvero inadeguata se si considera la loro radezza ed il loro intrinseco valore culturale, come purtroppo ho avuto modo di constatare nel corso della mia esperienza personale.
Sono iscritto da quattro anni all'Istituto "Margherita di Savoia" di Napoli, un liceo pubblico a più indirizzi (scientifico, linguistico, scienze sociali) che ospita un corso serale aperto a persone maggiorenni (prevalentemente giovani adulti), che si sono ritrovate per ragioni varie (salute, lavoro, famiglia) ad abbandonare gli studi in età adolescenziale. La sua peculiarità consiste nel consentire agli studenti iscritti di poter conseguire un diploma liceale, in tutto e per tutto equipollente a quello conferito agli alunni di un regolare corso diurno (a dispetto di quanto molti erroneamente pensano), senza sostenere i costi di un corso privato, un privilegio, ahimé, di pochissimi eletti che hanno la fortuna di abitare in una delle rare città italiane in cui sorgono serali di questo genere.
Antonio Monarca - 28-02-2007
Bravi compagni, bisogna riconoscere che ce la state mettendo tutta per vanificare quel risicato consenso ottenuto alle ultime elezioni. Intanto siete riusciti a mettere in crisi il governo, facendolo rinviare alle camere. Probabilmente Prodi otterrà ...
Antonio Vigilante - 19-02-2007
Da molto tempo penso e dico che i docenti devono diventare protagonisti dell'insegnamento. Questo per me vuol dire, tra l'altro, dominare pienamente gli strumenti della propria professione; essere autori (magari insieme agli studenti) dei manuali che adoperano e di qualsiasi altro strumento didattico. Mi piace pensare che le scuole possano diventare luoghi in cui si crea cultura, si elaborano testi e multimedia privi di copyright, si condividono esperienze. Dal mondo dell'informatica ci viene quella che è con ogni probabilità l'ultima evoluzione significativa nel concetto di cultura: la filosofia del software libero, del copyleft, dell'open source. Una filosofia che può provocare una vera rivoluzione nel nostro modo di concepire e diffondere opere culturali, combattendo attivamente quella concezione mercantile e consumistica della cultura che è un aspetto significativo dell'attuale degrado della cultura stessa. Anche il Ministero pensa che i docenti devvano diventare "protagonisti del processo di evoluzione del mondo scolastico". Purtroppo, concepisce questa evoluzione come uno sviluppo di quella concezione mercantile e consumistica della cultura che la scuola dovrebbe combattere.
Antonio Monarca - 12-02-2007
Fosse per la chiesa cattolica, il mondo sarebbe ancora fermo al medio-evo.
La sua battaglia contro il DdL della Pollastrini- Bindi sui diritti di convivenza ( DICO ), è ottusa e discriminante. Lo DICO da cattolico praticante.
In effetti la chiesa ...
Antonio Vigilante - 27-01-2007
Qualche giorno prima di Natale ho assistito alla seguente scena: due ragazzini sui tredici anni tenevano un terzo per le mani ed i piedi e lo sbattevano ripetutamente contro la serranda abbassata di un negozio. Mi sembrò una scena di violenza e ...
Antonio Luongo - 21-11-2006
L'Italia non ha ancora una legge che istituisce il "Garante dell'infanzia". Alcune regioni, invece, l'hanno già approvata, ma non è la stessa cosa. Un excursus sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale per fare il punto della situazione in occasione della celebrazione della "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA".

L'Italia non fa ancora parte del numero - non grande per la verità - di Paesi europei che hanno istituito, con una legge, la figura del "GARANTE DELL'INFANZIA"; infatti, solo l'Austria, la Francia, la Danimarca, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Lituania, la Norvegia hanno una legge che lo prevede.
Il 20 novembre viene celebrata la "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA". Com'è noto, la data coincide con la firma della "Convenzione sui diritti del fanciullo" avvenuta a New York, appunto, il 20 novembre 1989.

L'articolo 12 della citata "Convenzione" afferma che "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa ... A tal fine, si darà ... (al fanciullo) la possibilità di essere ascoltato..... sia direttamente, SIA TRAMITE UN RAPPRESENTANTE O UN ORGANO APPROPRIATO....". Anche l'articolo 12 della "Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli" (Strasburgo 1996) prevede che: "Le Parti incoraggiano, attraverso ORGANI ......, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli...".In entrambi i casi si fa riferimento alla figura di un "garante".
Successivamente ci sono state molte altre sollecitazioni da parte delle istituzioni europee verso i Paesi che sono ancora privi della figura del "garante" che sono rimaste inascoltate in molti Paesi, compresa l'Italia.
Nel 1996 il Consiglio d'Europa ha raccomandato al Comitato dei Ministri di esortare gli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, ad istituire un "garante nazionale" per l'infanzia, che fosse dotato di risorse adeguate.
Sempre il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2.000 raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo avevano fatto di nominare un "difensore civico nazionale per l'infanzia" e il 26 marzo 2.002 chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire "un difensore civico nazionale per i fanciulli", o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei minori.

A questo riguardo il nostro Paese è inadempiente, mentre non lo è verso altri obblighi previsti da norme internazioni relative all'infanzia; infatti:

- l'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il fondo delle nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze.- New York 23.09.1986 - è stato recepito con legge 19 luglio 1988 n. 312.
- la b>Convenzione sui diritti del fanciullo - New York, 20.11.1989 - è stata ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale - L'Aja il 29 maggio 1993 - è stata ratificata con legge 31.12.1998, n. 476;
- la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli - Strasburgo, 25.01.1996 - è stata resa esecutiva con legge 20.03. 2003, n. 77.

Ci sono altri due importanti provvedimenti di livello internazionale relativi all'infanzia, la "Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia" - New York, 30.09.1990 - e la "Carta europea dei diritti del fanciullo" del 08.07.92 ma non è previsto che questi siano recepiti con legge nel nostro ordinamento.

La prima legge organica sui diritti dell'infanzia è la legge n. 285 del 28.08.1997 - "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".
Con questa legge fu istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ...... per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza" che era ripartito tra le regioni.
Erano ammessi al finanziamento i progetti che perseguivano le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
I Comuni, singoli o associati, definivano piani d'intervento che presentavano alle Regioni le quali assegnavano le risorse trasferite dallo Stato.

Sempre nel 1997 vede la luce la legge n. 451 del 23.12.1997 "Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia".
Detta legge istituì sia una " Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva", sia un "Osservatorio nazionale per l'infanzia ....... che predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva".
Il comma 6 dell'articolo 1 stabilì - "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" (!)- la celebrazione della ricorrenza della firma della "Convenzione sui diritti del fanciullo" nell'anniversario della firma: il 20 novembre 1989.
Il successivo articolo 4 prevedeva che al fine di coordinare l'azione tra lo Stato e le Regioni queste ultime dovessero attivare azioni di "coordinamento, di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul loro territorio".

Riguardo a quest'adempimento e, in genere, per quanto concerne politiche di protezione e tutela dell'infanzia le regioni si sono comportate variamente. Poche sono quelle che attuano (seppure deboli) specifiche politiche di tutela e/o promozione di azioni positive per l'infanzia. In conseguenza di ciò risultano rilevanti i divari tra i gradi di protezione e di tutela dei minori tra le diverse regioni, anche per la mancanza di una specifica legge statale.

La celebrazione della "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA" è l'occasione per tentare - indagando la situazione della legislazione a livello internazionale, nazionale e regionale - un bilancio e sollecitare le azioni conseguenti.