I Tribunali per i MinorenniIl tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni.
Sono presenti in ognuna delle ventisei Corti d'appello e delle tre sezioni distaccate di Corte d'appello, e perciò sono ventinove.
Hanno sede in tutti i
capoluoghi di regione (eccetto Aosta) e in
alcune altre città per le quali l'ufficio giudiziario minorile è apparso
funzionale all'utenza (
Brescia, Bolzano, Lecce, Catanzaro, Salerno, Messina, Catania, Caltanissetta, Sassari).
ll tribunale per i minorenni è un organo specializzato per la sua composizione (decide con un collegio formato da due giudici professionali e due giudici onorari esperti in scienze umane);esso è competente per la materia civile, penale ed amministrativa.
In
campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà dei genitori, disporre l'affidamento del minore e dichiararne l adozione; esso è pure competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza.
In
campo amministrativo assume delle misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza.
Infine in
campo penale giudica i ragazzi che hanno commesso reati da minorenni, anche se in concorso con maggiorenni.
Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale dei minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d'Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari.
I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d'Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità. Il decreto di idoneità non è ricorribile in Cassazione.
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