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Autore Topic: PROPOSTA DI LEGGE minoranze linguistiche rom e sinti  (Letto 4199 volte)
Luisa
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« il: 03 Giugno 2008 - 02:08:20 »

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati

FRIAS, MASCIA, ALLAM, AMICI, BOATO, BUCCHINO, CASSOLA, DATO, DURANTI, GIANNI FARINA, FOLENA, LICANDRO, NICCHI, LEOLUCA ORLANDO, FRANCO RUSSO, SMERIGLIO, TURCO

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alle minoranze dei rom e dei sinti
Presentata il 3 luglio 2007

Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1999, n. 482, definisce il quadro generale per l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, affidando alle regioni e ai comuni precisi compiti di programmazione e di intervento in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche.

La presente proposta di legge, facendo proprie le risoluzioni e le raccomandazioni adottate a livello comunitario, individua le modificazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, necessarie ad estendere alle minoranze rom e sinte la tutela assicurata dalla medesima legge alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Durante l'iter parlamentare della legge (atto Camera n. 169 della XIII legislatura), il riferimento alle minoranze sinte e rom fu stralciato dal provvedimento, nonostante più di una proposta di legge abbinata ne tenesse giustamente conto. La grave omissione da parte del legislatore fu denunciata all'indomani dell'approvazione della legge n. 482 del 1999, da quella parte della cosiddetta «società civile» sensibile alle problematiche relative a tali minoranze. Oggi come allora la considerazione che lo stralcio fosse coerente con le norme tipiche della legge risulta infatti insufficiente. Quel pregiudizio culturale, che storicamente e socialmente accompagna l'idea dei rom e dei sinte, sembrò infatti prevalere su un approccio più moderno e coerente ad una, seppur complessa, realtà sociale. La conseguenza di questa decisione fu quella di rinviare ad una legislazione ad hoc (peraltro mai varata) le realtà rom e sinte, respingendo in una sorta di «ghetto culturale» un mondo ricco di esperienze e di fermenti propri.

Attualmente i rom e i sinti che vivono in Italia sono tra i 100 mila e i 150 mila, la maggioranza dei quali cittadini italiani da generazioni. La radicale trasformazione della società italiana nell'ultimo cinquantennio ha necessariamente comportato dei processi di adattamento socio-economico di queste comunità. Tali processi non sono stati tuttavia sufficienti ad arrestare l'emarginazione di una consistente parte di questa popolazione, determinando conseguentemente il diffondersi di un'immagine negativa di queste comunità che sempre più spesso vengono percepite come un problema sociale. Il rifiuto del diverso, diffusosi negli ultimi anni anche in seguito all'aumento dei fenomeni migratori, ha accentuato il clima di generale pregiudizio nei confronti di queste minoranze. Le resistenze diffuse a tutti i livelli, anche per l'ignoranza relativa alla storia e alla cultura di questi popoli, hanno permeato il dibattito politico inducendo le istituzioni a dare risposte inadeguate sul piano sociale. Tra queste vi è, ad esempio, la realtà dei «campi» creati dalle amministrazioni locali spesso in totale assenza di dialogo con le comunità interessate. Si tratta di moderni ghetti collocati vicino a periferie già povere e a rischio o vicino a zone industriali semiabbandonate. Tale marginalizzazione si sovrappone alla povertà e al disagio delle stesse periferie incancrenendo problemi esistenti e creando in molti casi situazioni di «emergenza sociale».

Con la presente proposta di legge si intende pertanto riportare l'attenzione sulle minoranze sinte e rom in quanto portatrici di una cultura propria al fine di superare le logiche segreganti e assistenziali che hanno condizionato le politiche degli ultimi anni. Dopo secoli di bandi, espulsioni, persecuzioni, culminate con l'internamento e lo sterminio nel periodo nazifascista, non riconoscere la specificità di questa cultura costituirebbe infatti una ingiustificata e ulteriore forma di discriminazione. Il primo passo, a nostro parere, è il riconoscimento dello status di minoranze linguistiche (negato nel 1999 in Italia ma riconosciuto da paesi europei come Spagna, Svezia e Austria) al fine di costruire percorsi di riconoscimento reale delle diverse espressioni culturali presenti nel Paese. Tali percorsi devono inevitabilmente passare per la valorizzazione della lingua e della cultura proprie dei popoli sinti e rom.

Il loro riconoscimento coadiuverà la promozione di quei processi di inserimento sociale e formativi in ambito locale e nazionale, attivando peraltro una sempre più stretta collaborazione tra gli enti locali e l'associazionismo che opera nel settore.

È significativo dunque che la presente proposta di legge novelli la legge 15 dicembre 1999, n. 482. Si ritiene infatti che a partire da ciò debba prendere avvio un nuovo percorso teso a ricercare soluzioni legislative riguardanti le minoranze rom e sinte nell'ambito dei temi di volta in volta all'esame del Parlamento o delle assemblee regionali. Esattamente come oggi avviene per le altre minoranze che vivono sul territorio nazionale.

Oltre ad inserire i rom e i sinti nell'elenco delle minoranze linguistiche a cui la normativa vigente si rivolge, un comma aggiuntivo all'articolo 1 della legge n. 482 del 1999 stabilisce che la Repubblica promuove la valorizzazione delle lingue e delle culture diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dalla stessa legge. Si tratta di una previsione necessaria in considerazione della diffusione a macchia di leopardo delle comunità dei rom e dei sinti sul territorio nazionale. Tale norma, peraltro, recepisce i princìpi della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie [parte I, articolo 1, lettera c)] che riconosce le «lingue non territoriali» ovvero le lingue «che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un'area geografica particolare di quest'ultimo».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


      1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti, la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate di cui al comma 2, anche quando queste sono diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter essere inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dalla presente legge»;

          b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «e croate» sono sostituite dalle seguenti: «, croate, rom e sinte».


Art. 2.

      1. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.


http://english.camera.it/_dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?Pdl=2858

« Ultima modifica: 17 Luglio 2008 - 12:00:55 da Luisa » Loggato
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