spazio forum DIDAweb spazio forum DIDAweb
19 Aprile 2024 - 06:57:47 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News:
Benvenuti nello spazio forum del DIDAweb.

Per segnalazioni o richiesta di informazioni, non esitare a contattarci all'indirizzo forum@didaweb.net
 
   Home   Help Ricerca Login Registrati  
Pagine: [1]
  Stampa  
Autore Topic: Protocollo d’intesa Opera Nomadi Ministero Istruzione - 2005  (Letto 3362 volte)
aemme
Sr. Member
****
Posts: 299


Guarda Profilo
« il: 27 Giugno 2008 - 12:44:36 »

Protocollo d’intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti
tra
Ministero Istruzione, Università, Ricerca
Direzione Generale per lo Studente
e
Opera Nomadi

Luglio 2005

Il “Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti tra Ministero Istruzione,Università, Ricerca Direzione Generale per lo Studente e Opera Nomadi” è stato firmato durante l’Assemblea nazionale dell’Opera Nomadi, il 26 giugno a Roma, dal dottor Matteo Tallo, in rappresentanza del MIUR, e dal presidente nazionale Massimo Converso.

Un protocollo, della durata di tre anni, che definisce le linee di intervento con cui gli Uffici Scolastici Regionali, Regioni ed Enti Locali, previa intesa con l’Opera Nomadi, si attiveranno per ridurre la dispersione scolastica dei Rom/Sinti con iniziative che favoriscano inserimento e integrazione, promovendo anche la formazione del personale docente per una migliore comprensione della cultura “romanì”. Nel protocollo si ufficializza per la prima volta la figura del “mediatore culturale e linguistico” Rom e Sinto come ponte fra scuola e famiglia. Da parte sua l’Opera Nomadi si impegna anche a sensibilizzare le comunità dei Rom/Sinti verso l’obbligo scolastico.

IL PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo d'intesa per la tutela dei minori zingari, nomadi e viaggianti tra Ministero Istruzione, Università, Ricerca Direzione Generale per lo Studente e Opera Nomadi

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, n. 347, che riconosce come Ente Morale l’Opera Nomadi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, sul regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie competenze, ritiene fra i suoi compiti precipui quello di coordinare le politiche di intervento per la prevenzione della dispersione scolastica, al fine di promuovere il successo formativo e sostenere gli opportuni progetti integrati sul territorio, nonché di definire modalità di concreta attuazione della lotta alla dispersione scolastica con specifici interventi interistituzionali, anche attraverso l'attivazione delle opportune sinergie e collaborazioni a livello territoriale;
CONSIDERATA, perciò, l'opportunità che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Opera Nomadi promuovano azioni atte a contenere la dispersione scolastica e ad eliminare l'abbandono scolastico anche attraverso progetti integrati sul territorio;
CONSIDERATO che lo Statuto dell'Opera Nomadi prevede fra i suoi scopi la salvaguardia e la valorizzazione, con ogni possibile forma di intervento, del patrimonio culturale e sociale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti;
CONSIDERATO che l'Opera Nomadi ha da tempo avviato forme di collaborazione con le istituzioni a livello nazionale e locale nel campo dell'istruzione e dell'educazione dei minori e degli adolescenti Rom, Sinti e Camminanti, per assicurare all'interno del sistema scolastico interventi flessibili, che tengano conto delle diversità e della ricchezza di ciascuno;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - 2002/05 e in particolare l'art. 9, misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale;

VISTA la legge 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali,
VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui Diritti del fanciullo - New York, 20/11/1989;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, modifica alla normativa di immigrazione e asilo;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 275, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare l'articolo 38 sull'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e sull'educazione interculturale
VISTA la circolare ministeriale 16 luglio 1986, n. 207, sulla scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ed in particolare il punto I. paragrafo III e il punto 3. comma a),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna

Art.1 - a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.2 - ad attivare, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.3 - a promuovere iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici per una migliore comprensione della lingua e della cultura rom, ai fini dell'efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo d'istruzione;
Art.4 a definire, insieme con gli Uffici Scolastici. Regionali, le Regioni e gli Enti Locali, previa intesa con l'Opera Nomadi, interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola;
Art.5 - a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità Europea, e a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica.

L'Opera Nomadi si impegna:

Art.6 - a sensibilizzare le comunità dei Rom, Sinti e Camminanti verso la scolarizzazione e a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
Art.7 - a stipulare, sulla base del presente protocollo d'intesa, convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e Camminanti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità;
Art.8 - a richiedere presso i competenti enti locali i possibili interventi, mediante progetti integrati con gli Uffici Scolastici Regionali, per assicurare il diritto allo studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo dei minori Rom, Sinti e Camminanti;
Art.9 - a collaborare per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali Rom e Sinti, organizzate dai competenti uffici degli EE. LL., in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei Servizi di Accoglienza;
Art. 10 - a fornire tutte le informazioni relative all'andamento e al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica al MIUR per consentire di svolgere le azioni di cui all'art.5 del presente Protocollo d'intesa.
Art.11 - Le parti firmatarie del presente protocollo ed i relativi organi, nell'ambito della loro autonomia, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi programmando momenti di incontro.
Art.12 - Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula ed ha validità di tre anni.

http://romanolil.blog.tiscali.it/ta2354081/

Scarica in .pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/dgstudente/allegati/prot_int_nomadi.pdf
« Ultima modifica: 15 Luglio 2008 - 04:14:05 da Luisa » Loggato
Pagine: [1]
  Stampa  
 
Salta a:  

Powered by SMF 1.1.20 SMF © 2006-2008, Simple Machines