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Autore Topic: Il procedimento civile minorile  (Letto 34472 volte)
Luisa
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« il: 27 Giugno 2008 - 08:24:07 »

3.4. Il procedimento civile minorile

Viene in questa sede assunto come modello di riferimento quello dei procedimenti ablativi e limitativi della potestà (art.330, 333 e 336 cc.), che costituiscono gran parte dei procedimenti civili pendenti davanti al T.M.

Essi sono disciplinati dalle norme sulla giurisdizione volontaria (diversa da quella contenziosa), che ha le seguenti caratteristiche:

-si svolge secondo il rito camerale, la cui disciplina legale è estremamente sintetica (art.737 segg. CPC);

- il procedimento è semplificato e le sue modalità di svolgimento sono rimesse ad una limitata discrezionalità del giudice;

- il contraddittorio non è pieno, anche se gli interventi giurisprudenziali e la modifica dell'art.111 della Costituzione (giusto processo), hanno sostanzialmente introdotto il contraddittorio anche in questi procedimenti;

- la cognizione è sommaria, non fondata su prove assunte secondo regole precostituite dalla legge, ma su informazioni;

- il provvedimento conclusivo è sempre revocabile e non acquista mai efficacia di giudicato, quindi non è ricorribile in Cassazione.

Competenza territoriale

E' del T.M. del luogo in cui il minore dimora abitualmente, anche se non coincidente con la residenza del genitore.

L'inizio del procedimento

Avviene su ricorso del genitore, dei parenti o del P.M. presso il T.M. (quest'ultimo, nella maggiore parte dei casi). Di regola è il P.M. che ha l'iniziativa processuale a protezione del minore e quindi la legittimazione ad agire.

I servizi degli enti locali non hanno diretta legittimazione ad agire: essi possono solo segnalare il caso al P.M. presso il T.M., il quale, dopo avere o meno effettuato un'inchiesta preliminare (ad es. chiedendo un approfondimento al S.S.), deciderà se fare ricorso, individuando la tipologia d'intervento che appare più utile e praticabile nell'interesse del minore.

Il minore non è legittimato a invocare in via diretta l'intervento del giudice: può solo rivolgersi personalmente al P.M. che, se ne riterrà esistenti i presupposti, assumerà l'iniziativa per aprire il procedimento.

La fase istruttoria: il problema della collegialità e il ruolo dei G.O

Ricevuto il ricorso dell'interessato, ovvero la richiesta del P.M., si apre la fase istruttoria.

Il presidente nomina il giudice relatore, che, in base alla prassi vigente nei T.M., cura la fase istruttoria per poi riferire in Camera di Consiglio al momento della decisione, che viene presa dal Tribunale nella sua formazione collegiale (due giudici togati e due giudici onorari) . In realtà il C.S.M., in una delibera riguardante il ruolo dei G.O. nelle procedure civili avanti ai T.M. (delibera 20. 5. 98), ha chiarito che la collegialità riguarda non solo la fase finale della decisione, ma anche la fase d’impostazione istruttoria della procedura.

Ciò trova la sua ragione nella recente giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite n. 5629 del 19/6/96), nonché nelle caratteristiche proprie del T.M., organo specializzato di cui fanno parte a pieno titolo i G.O., portatori di una cultura diversa da quella tecnico-giuridica.

In base a queste indicazioni, le decisioni anche di tipo istruttorio assunte nei procedimenti civili spetterebbero al Collegio, non al singolo giudice, che non ha funzioni istruttorie autonome, ma è appunto soltanto "relatore". Ciò pone ovviamente notevoli problemi organizzativi al funzionamento dei T. M.., la cui prassi è invero nel senso di una gestione sostanzialmente monocratica dell'istruttoria. Sempre alla luce della detta circolare del C.S.M. sui G.O., non è escluso che questi possono essere nominati giudici relatori per particolari procedure (es. adolescenti in difficoltà). Ai G.O. possono inoltre sempre essere delegate singole attività istruttorie (es. audizione dei genitori o del minore).

Le fonti di informazione del giudice

La legge dice solo che l'istruttoria ha luogo attraverso l'"assunzione di informazioni". La più importante fonte di informazioni sono le relazioni dei Servizi. Ci si può inoltre avvalere degli organi di Polizia Giudiziaria.

In determinati casi può essere opportuno nominare un C.T.U., con modalità analoghe a quelle di un procedimento civile ordinario (argomento trattato nel secondo incontro).

In questo caso, per quanto detto sopra, la sua ammissibilità deve esse-re deliberata dal Collegio.

Le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa

In sintesi, può dirsi che esse si esplicano mediante:

a) l'audizione obbligatoria dei genitori: la convocazione dei genitori davanti al giudice deve contenere l'indicazione seppur sommaria dei motivi e un termine congruo per la comparizione, in modo da consentire loro di capire perché il giudice li chiama e quindi di difendersi; quando il procedimento è iniziato con ricorso di una parte privata, esso deve essere notificato all'altra parte a cura del ricorrente.

b) la possibilità dei genitori di difendersi anche con l'assistenza di un difensore: il procedimento civile minorile prevede la facoltà, non l'obbligo, della difesa legale, anche se è in discussione in Parlamento la legge attuativa della difesa obbligatoria sia per i genitori che per il minore, introdotta dalla legge n.149/01(art.336, comma 4 del cod. civ.).

c) la possibilità di conoscere le informazioni assunte dal giudice e quindi di esaminare il fascicolo è un punto molto discusso e delicato. Il rilascio di copia degli atti del fascicolo alle parti nel corso dell'istruttoria è comunque una prassi generalmente ammessa dai Tribunali per i Minorenni, anche alla luce del nuovo principio del "giusto processo" introdotto dalla modifica dell'art.11 della Costituzione.

La possibilità di esaminare il fascicolo va poi attuata in modo attento ove vi siano parallele esigenze di procedimenti penali in corso, come accade quando il T.M. interviene a tutela di bambini parti lese di reati di maltrattamento o abuso sessuale.

L'audizione del minore

Le norme sui procedimenti di potestà non prevedono se e quando il minore debba essere sentito dal giudice. Tuttavia, tale previsione è presente in altri procedimenti, in cui si fa variamente riferimento al raggiungimento dell'età di 12, 14 o 16 anni.

L'art.12 della Convenzione O.N.U. dell'89 sui diritti dell'infanzia fa obbligo agli Stati di offrire al minore la possibilità di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari che lo coinvolgono.

Alcuni studiosi ritengono che, a seguito della ratifica della Convenzione

O.N.U. da parte dell'Italia, debba essere sempre prevista come obbligatoria l'audizione del minore a partire dall'età di 12 anni, a meno che il giudice non la ritenga pregiudizievole o ininfluente.

Utilizzando tale norma internazionale come fonte d’interpretazione, alcuni ritengono obbligatoria l'audizione del ragazzo dodicenne, come previsto nel procedimento di adozione, anche nei procedimenti di potestà.

In realtà, si tratta di una valutazione che, nel silenzio della legge, deve essere effettuata caso per caso. Le prassi dei vari Tribunali sono le più diverse. L'ascolto del minore da parte del giudice ripropone poi il problema della specializzazione del giudice minorile. In diversi casi è opportuno che il giudice togato ricorra alla collaborazione del collega "esperto", ossia al G.O..

I provvedimenti temporanei ed urgenti

La legge dice che il Tribunale, in caso di urgente necessità, può adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Art. 336, comma 3 cod. civ.).

Si tratta di provvedimenti incidentali adottati nel corso della procedura che essi non concludono, per assicurare comunque una protezione immediata al minore in difficoltà, anche se non è stata valutata appieno la situazione. Possono anche essere assunti senza avere ancora sentito i genitori, che dovranno però essere convocati subito dopo l'emissione del decreto urgente. Tali provvedimenti provvisori rimangono in vita finché non sopravvengono i provvedimenti definitivi che li sostituiscono. La giurisprudenza tende ad escludere che essi possano essere reclamati davanti alla Corte d'Appello, purché però siano effettivamente provvisori ed urgenti, e cioè sia (anche solo implicitamente) previsto un termine di durata (ad es. fino all'esito di una particolare indagine demandata al servizio o ad un consulente). E' pertanto molto criticata la prassi dei T.M. di "abusare" dei provvedimenti provvisori, che vengono spesso "dimenticati" fino a diventare di fatto "definitivi".

La fase decisoria

Le decisioni vengono prese dal Collegio, riunito in Camera di Consiglio

(v. Glossario), nella forma del decreto. Il decreto può essere revocato o modificato in ogni tempo.

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini per l'impugnazione (10 gg. dalla comunicazione), ma se vi sono ragioni di urgenza il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata (come avviene molto spesso).

Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d'Appello, sia da parte degli interessati che dal P.M., nel termine di 10 gg. dalla comunicazione. Non è prevista la possibilità del ricorso in Cassazione.

L'esecuzione dei provvedimenti emessi dal T.M., in particolare quelli relativi all'affidamento dei minori, costituisce un problema aperto.

La mancanza di un indirizzo legislativo ed interpretativo chiaro e specifico spiega la confusione sulle competenze e sui soggetti delegati all'esecuzione.

Vi sono varie tesi:

a) per taluni all'esecuzione deve presiedere il P.M. presso il T.M., che dovrebbe dare anche le indicazioni sulle modalità dell'intervento. Si obietta che tale soluzione non tiene però conto delle caratteristiche dell'ufficio del P.M. nel settore civile minorile;

b) la legge pare attribuire tale competenze al giudice tutelare ("il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribuna-le abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni", art.337 c.c.). Tale soluzione appare però inadeguata da un punto di vista pratico: il G.T. (si tratta di una funzione esercitata dal giudice monocratico del Tribunale ordinario), per potere svolgere adeguatamente questa funzione, avrebbe bisogno di un'intensa collaborazione con i T.M. e con i Servizi del territorio, che per varie ragioni difetta nell'organizzazione degli uffici di Tribunali.

c) la Corte di Cassazione ha individuata la competenza del giudice dell'esecuzione per gli obblighi di fare. Si tratta di una soluzione del tutto teorica, che è sempre stata ignorata nella pratica.

d) in molti T.M. vige la prassi che sia lo stesso T.M. che ha emesso il provvedimento ad essere investito dei problemi attinenti alla sua esecuzione.

Questione delicata è quella dell'indicazione di percorsi da porre in esse-re per dare esecuzione ai provvedimenti del T.M., quando non vi sia la possibilità di ottenere che l'adempimento avvenga volontariamente. Il

T.M. può autorizzare l'uso della forza pubblica se necessario, e cioè che l'esecuzione avvenga anche con l'intervento diretto della Polizia a fianco dell'Autorità Amministrativa (Servizi Sociali).

Il Pubblico Ministero nei procedimenti civili

L'art.75, comma 1, Ordinamento giudiziario, dispone in via generale che "Il Pubblico Ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando é richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo".

Come si diceva poc'anzi e per le ragioni indicate, il Pubblico Ministero minorile partecipa a tutti i procedimenti civili che si svolgono davanti al tribunale per i minorenni. A differenza del giudice minorile, il Pubblico Ministero minorile non è specializzato mediante la composizione mista dell'organo, nel senso che è rappresentato nel processo dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto, che sono entrambi magistrati "togati".

La partecipazione nei procedimenti civili avviene nelle forme seguenti:

a) curando la fase preparatoria di raccolta delle segnalazioni e informazioni riguardanti situazioni di abbandono o di pregiudizio di minori, che possono dare luogo all'apertura di un procedimento giudiziario di protezione del minore (dichiarazione di adottabilità; limitazione o ablazione della potestà). Qualora in seguito alla ricezione di una segnalazione di disagio di un minore si rendano necessari ulteriori elementi informativi, è consentito, ed anzi opportuno, che il Pubblico Ministero minorile li acquisisca, al fine di non gravare gli interessati ed il tribunale di un procedimento che potrebbe essere evitato. Accade sovente, infatti, che la semplice richiesta del pubblico ministero ai servizi di (ulteriori) informazioni determini la collaborazione della famiglia, che reagisce positivamente, perché sollecitata dalla provenienza della richiesta da un organo statuale autorevole;

b) inoltrando ricorso al Tribunale per richiedere l'emissione di una appropriata misura di tutela, quando ne abbia il potere e ne ravvisi la necessità. Salvo casi eccezionali, che, se andranno in porto le proposte di riforma all'esame del Parlamento, dovrebbero essere eliminati, il tribunale non può iniziare un procedimento, se non su richiesta delle parti interessate (ne procedat iudex ex officio). Nei procedimenti di adottabilità e di limitazione/ablazione della potestà, è il Pubblico Ministero il soggetto che di norma propone il ricorso.

c) presenziando allo svolgimento di atti istruttori, se ritiene di farlo;

d) esprimendo, all'esito dell'istruzione svolta dal Tribunale, il proprio parere in ordine alla decisione che deve essere emessa;

e) impugnando la decisone del Tribunale, qualora la ritenga non appropriata o emanata senza l'osservanza delle norme processuali.

http://www.nuovamente.org/quaderni/index.php?doc_id=616&num_id=11
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